Condizioni generali di subappalto

Art. 1 – Definizioni

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali, i termini di seguito riportati hanno il significato così attribuito:

  • Subappaltante: Clean Service s.r.l. (c.f. 03640470161), con sede in Osio Sotto (Bg), Via CristoforoColombo n. 59;
  • Subappaltatrice: persona fisica o giuridica che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione dell’Opera o la fornitura del Servizio oggetto del Contratto di
  • Committente, ente e/o stazione appaltante: soggetto appaltante che ha sottoscritto con la società CleanService s.r.l. il contratto di appalto;
  • Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali di Subappalto di Servizi e/o
  • Contratto di subappalto: contratto, il cui perfezionamento può avvenire anche mediante accettazione di un’offerta, con cui la società subappaltante incarica la società Subappaltatrice di eseguire i lavori e/o i servizi oggetto del contratto di subappalto medesimo;
  • lavori e/o servizi: lavori e/o servizi oggetto del contratto di subappalto;
  • parte e parti: Clean Service s.r.l. e la società subappaltatrice, considerate singolarmente o congiuntamente;

Art. 2 – Ambito di applicazione delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali di subappalto si applicano a tutti i Contratti di subappalto stipulati in qualsiasi forma dalla società Clean Service s.r.l. con la società subappaltatrice e costituiscono parte integrante dei Contratti di subappalto cui si riferiscono e hanno il fine di stabilire le Condizioni Generali cui saranno soggetti tali contratti.

Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti Condizioni Generali avranno validità solo se specificamente previste nei singoli Contratti di subappalto o comunque concordate per iscritto tra le parti.

La società subappaltatrice deve ritenersi vincolata alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali anche nei confronti dell’ente appaltante.

Le condizioni poste della società subappaltatrice che risultino diverse, contrastanti e/o contrarie alle presentiCondizioni Generali non saranno applicate.

Le presenti Condizioni Generali annullano e/o sostituiscono ogni eventuale precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.

Art. 3 – Oggetto del contratto

La società Clean Service s.r.l. conferisce alla società subappaltatrice, che accetta, l’incarico di eseguire i lavori e servizi specificati nel singolo Contratto di subappalto, alle presenti Condizioni Generali e, in particolare, nel rispetto delle condizioni di cui al Progetto, al Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, che divengono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di subappalto. La società subappaltatrice accetta, assumendosi l’obbligo di eseguire i lavori e i servizi conferiti con diligenza e perizia, assumendosi l’esclusiva responsabilità dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto che dovranno essere effettuate nel rispetto delle modalità, delle direttive, dei divieti e degli obblighi contenuti nelle presenti Condizioni Generali, nel Contratto di subappalto, nel Progetto, nel Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, nel rispetto delle normative vigenti ed obbligandosi comunque a raggiungere i risultati prefissati senza intralciare il regolare funzionamento dell’attività svolta dall’ente appaltante.

La società subappaltatrice si impegna pertanto ad eseguire tutte le prestazioni previste nel Contratto di subappalto e nel Progetto, nel Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti e si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti ivi stabiliti. La società subappaltante potrà verificare in ogni momento il corretto svolgimento dei lavori e dei servizi, sia direttamente che a mezzo di persona dalla stessa incaricata. Le parti concordano che prestazioni aggiuntive e/o straordinarie e sebbene complementari rispetto a quelle oggetto del Contratto di subappalto, potranno essere commissionate dalla società subappaltante alla società subappaltatrice, salvo diversa espressione di gradimento dell’ente appaltante.

Art. 4 – Termine del contratto

Il Contratto di subappalto tra la società Clean Service s.r.l. e la società subappaltatrice, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, avrà la durata indicata nel Contratto medesimo.

Il Contratto di subappalto potrà essere rinnovato per successivi periodi indicati nel Contratto medesimo, esclusivamente in presenza dell’espresso consenso delle due parti da comunicarsi reciprocamente in forma esclusivamente scritta e fatto salvo e riconosciuto il diritto dell’ente committente di revocare, per suo insindacabile giudizio, l’autorizzazione alla prosecuzione del subappalto, senza che ciò produca oneri di sorta e/o termini di preavviso.

La società Clean Service s.r.l. e la società subappaltatrice hanno comunque il diritto di recedere dal Contratto di subappalto con un preavviso di giorni sessanta da comunicarsi alla controparte a mezzo di raccomandata A.R. agli indirizzi indicati nel Contratto.

Art. 5 – Condizioni di esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto di contratto

In nessun caso la società subappaltatrice potrà apportare variazioni al programma di esecuzione dei lavori e dei servizi, senza il consenso scritto della società subappaltante. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del Contratto di subappalto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la società subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla società subappaltante. A tal fine la società subappaltante indicherà nel Contratto di subappalto il proprio referente nella gestione del contratto, mentre la società subappaltatrice indicherà nel Contratto di subappalto il proprio responsabile della direzione dei lavori e dei servizi oggetto di subappalto.

Art. 6 – Contestazioni e penale in caso di negligente, parziale e/o mancata esecuzione dei lavori e dei servizi

Alla società Clean Service s.r.l. è riconosciuto il diritto di contestare in ogni momento alla società subappaltatrice la negligente, parziale e/o mancata esecuzione dei lavori e dei servizi subappaltati, richiedendo alla stessa diporre immediato rimedio a proprie cure e spese, fatta salva l’applicazione di eventuale ed adeguata penale proporzionata al danno causato e il diritto della società Clean Service s.r.l. di risolvere in via immediata il Contratto di subappalto.

Art. 7 – Modalità di esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto di contratto

La società subappaltatrice dovrà eseguire i lavori e i servizi oggetto di Contratto con organizzazione e mezzi propri, assumendosi integralmente i rischi correlati alla gestione dell’incarico, impiegando esclusivamente i propri lavoratori dipendenti regolarmente assunti ai sensi di legge con contratto di lavoro subordinato e garantendo l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei servizi affidati dalla società subappaltante.

La società subappaltatrice con la sottoscrizione del Contratto di subappalto dichiara e garantisce di avere una organizzazione idonea a realizzare adeguatamente l’incarico conferito e di essere munita di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze di legge necessarie ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto di Contratto di subappalto, impegnandosi ad esibire alla società Clean Service s.r.l. la relativa documentazione.

Il personale della società subappaltatrice che verrà inviato presso la struttura dell’ente appaltante dovrà indossare una divisa decorosa, uguale per tutti. Detto personale sarà altresì munito di apposita tessera di riconoscimento esposta in modo visibile in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

La società subappaltatrice dovrà eseguire i lavori e i servizi oggetto del Contratto di subappalto utilizzando attrezzature proprie e/o di propria disponibilità e/o le attrezzature e/o gli strumenti e/o i mezzi necessari messi a disposizione dalla società subappaltante.

La società subappaltatrice si impegna a rispettare durante il sopralluogo e nel corso dell’esecuzione del Contratto di subappalto ogni regola di comportamento o disposizione predisposta dall’ente appaltante o dalla società Clean Service s.r.l. vigente nel luogo di esecuzione del Contratto di subappalto, la quale sarà comunicata dalla società appaltatrice prima dell’inizio dei lavori.

La società subappaltatrice sarà comunque tenuta ad un controllo preventivo di quanto messo a disposizione del proprio personale, per l’esecuzione dei lavori, e con la sottoscrizione del Contrato di subappalto si assume ogni responsabilità circa le modalità d’impiego, la conservazione e la custodia dei prodotti utilizzati e delle attrezzature e materiali impiegati, anche se eventualmente messi a disposizione dalla società Clean Service s.r.l. o dell’ente committente. Qualora la società subappaltatrice, per il mantenimento e/o miglioramento degli standards di servizio, ritenesse di introdurre materiale e/o attrezzature di proprietà della stessa, resta sin d’ora inteso che la proprietà di tali beni resterà della società subappaltatrice anche nel caso di cessazione del rapporto. In tal caso, si renderà indispensabile redigere un elenco di tali materiali e/o attrezzature in via concertata con il responsabile della società subappaltante per mantenere traccia aggiornata di quanto introdotto.

Per l’espletamento dell’incarico, la società subappaltatrice dovrà avvalersi esclusivamente di personale alle proprie dipendenze assunto ai sensi di legge con contratto di lavoro subordinato, del cui comportamento la stessa sarà tenuta a rispondere sia nei confronti della società Clean Service s.r.l. sia nei confronti di soggetti terzi.

Nessun vincolo contrattuale potrà instaurarsi tra il personale dell’impresa subappaltatrice e la società Clean Service s.r.l. e/o la società committente.

La società subappaltatrice dovrà nominare, indicandone il nominativo nel Contratto di subappalto, a tutti gli effetti, il proprio rappresentante e responsabile dei lavori e dei servizi da eseguire, che dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori e dei servizi presso la sede della società subappaltatrice.

La società subappaltatrice nominerà altresì, per iscritto nel Contratto di subappalto e prima dell’inizio dei lavori e dei servizi, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza (preposto).

Sarà facoltà della società committente e/o della società subappaltante sostituire le persone in tal modo indicate, senza che la società subappaltatrice possa sollevare eccezioni.

Art. 8 – Corrispettivo e spese

Il corrispettivo per l’esecuzione dell’oggetto del Contratto di subappalto sarà concordato nel Contratto stesso, oltre IVA di legge, con l’indicazione degli oneri per la sicurezza, da assoggettare ad imposta come da Dpr 633/72e smi.

Tale corrispettivo, fisso ed invariabile, in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 c.c., sarà determinato a corpo, comprensivo di qualsiasi onere, ivi compresi quelli derivanti da variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori e dei servizi, sia ambientali che relative ad aumenti o diminuzioni dei costi, sia di altra natura, prevedibili od imprevedibili e comprende il corrispettivo dovuto anche il successivo patto di non concorrenza.

Laddove, in aggiunta alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, fossero richieste dalla società subappaltante prestazioni aggiuntive e comunque di natura straordinaria, le stesse verranno preventivamente convenute e quotate.

La società subappaltatrice dichiara di aver preso visione dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori e i servizi in subappalto nonché di aver preso conoscenza dei lavori e dei servizi da eseguire riconoscendo il corrispettivo pattuito, fisso e invariabile, pienamente remunerativo delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.

Tutte le spese ed i costi relativi all’esecuzione del Contratto di subappalto saranno pertanto ad esclusivo carico della società subappaltatrice.

Art. 9 – Pagamenti

La società subappaltatrice emetterà al temine dei lavori regolare fattura ai sensi delle normative vigenti in materia, menzionando nella stessa il regime iva applicato. Fatture distinte saranno emesse nel mese stesso in cui i servizi ordinari e straordinari saranno svolti. Le fatture saranno emesse alla società subappaltante esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo, in difetto, il pagamento slitterà di un mese.

Le parti di comune accordo convengono espressamente che il pagamento da parte della società Clean Service s.r.l. della fattura avverrà secondo le modalità indicate nel Contratto di subappalto, senza dar luogo alla maturazione di interessi legali e/o moratori.

Art. 10 – Personale della società subappaltatrice

La società subappaltatrice eseguirà le prestazioni oggetto del Contratto di subappalto impiegando esclusivamente i propri lavoratori dipendenti regolarmente assunti ai sensi di legge con un rapporto di lavoro subordinato, di cui fornirà tempestivamente elenco dei nominativi, accompagnato dal documento Unilav da cui risulta l’assunzione.

Documenti che andranno entrambi aggiornati nel caso di sostituzioni con altro personale regolarmente assunto.

La società subappaltatrice riconosce il diritto della società subappaltante di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di personale non ritenuto idoneo o gradito previa comunicazione anche verbale.

La società subappaltatrice dovrà assicurare il servizio impiegando un numero di lavoratori sufficiente e congruo.

 Gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno interamente a carico della società subappaltatrice.

Il potere organizzativo e direttivo, gerarchico e disciplinare nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto sarà esercitato esclusivamente dalla società subappaltatrice.

Con il perfezionamento del Contratto di subappalto la società subappaltatrice si assume la responsabilità derivante da ogni possibile atto, sinistro, infortunio o danno a cose e/o persone derivanti dall’attività oggetto del Contratto di subappalto, garantendo e/o manlevando sin d’ora la società Clean Service s.r.l. e/o l’ente appaltante da ogni possibile responsabilità e/o somma che le stesse fossero chiamate a corrispondere in relazione all’oggetto ed all’esecuzione del Contratto di subappalto. A tal fine, la società subappaltatrice sottoscriverà una polizza assicurativa per la responsabilità civile generale per i danni di qualsiasi natura conseguenti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, con massimali adeguati, contro i possibili danni e/o incidenti e/o infortuni e/o sinistri che potrebbero avvenire durante l’esecuzione delle prestazioni medesime.

La società subappaltatrice si impegna a rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme legislative e contrattuali relative alla disciplina del diritto del lavoro e del contratto di lavoro di riferimento e gli accordi locali integrativi del medesimo nonché ad assolvere nei confronti di ogni ente previdenziale, fiscale, contributivo e assicurativo tutti gli adempimenti previsti dal contratto collettivo applicato e/o accordi locali integrativi e/o da regolamenti e/o disposizioni di legge.

La società subappaltatrice si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro della categoria nella zona in cui opera e/o da altre disposizioni di legge, corrispondendo ai propri dipendenti le retribuzioni, i compensi e quant’altro dovuto per legge o in forza dei contratti collettivi e/o accordi locali integrativi del medesimo.

La società subappaltatrice sarà in ogni caso esclusiva responsabile della inosservanza di prescrizioni di legge manlevando la società committente.

La società subappaltatrice si obbliga, prima dell’inizio dei lavori, a:

  • trasmettere la visura CCIAA aggiornata;
  • trasmettere alla società subappaltante la documentazione che attesti la propria regolarità contributiva e l’assolvimento di ogni obbligo legislativo e/o contrattuale nei confronti di tutti gli enti fiscali, previdenziali e assicurativi;
  • comunicare alla società subappaltante il numero, le generalità, il contratto di assunzione dei lavoratori che saranno adibiti alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, con relativi codici fiscali, indirizzi, numero di iscrizione Unilav e/o numero di matricola e indicazione relative posizioni INPS e INAIL, precisando altresì le rispettive mansioni, posizione e qualifica contrattuale, identificando in particolare la persona responsabile dei lavori;
  • consegnare copia della carta d’identità e del codice fiscale dei lavoratori che saranno adibiti alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto;
  • trasmettere copia del permesso di soggiorno ed autorizzazione al lavoro (nel caso di lavoratori extracomunitari);
  • trasmettere la dichiarazione della nomina del proprio responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • trasmettere la designazione del medico competente con l’indicazione delle avvenute visite mediche periodiche nel pieno rispetto del protocollo sanitario;
  • trasmettere la copia delle comunicazioni inviate agli Enti preposti relative all’assunzione dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto;
  • trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, il DURC aggiornato;
  • provvedere all’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali;
  • trasmettere il DURC aggiornato ogni mese;
  • garantire che il proprio personale indipendente mantenga, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso;
  • sostituire tempestivamente il proprio personale dipendente impossibilitato e/o inadatto a svolgere in modo adeguato le prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, comunicando immediatamente alla società subappaltante tale sostituzione;
  • trasmettere i modelli DM 10 e F24 quietanzati dagli Enti competenti relativi ai lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto;
  • trasmettere l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto;
  • trasmettere l’autocertificazione di erogata formazione ed informazione dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto;
  • fornire, naturalmente a proprie spese e cure esclusive, ai lavoratori impiegati nelle prestazioni oggetto delContratto di subappalto tutti gli strumenti, le apparecchiature ed i dispositivi di sicurezza, la formazione e leistruzioni necessarie allo svolgimento dell’incarico;
  • dotare, a proprie spese e cure esclusive, ciascun lavoratore impiegato nelle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto di idonei indumenti di lavoro con relativi tesserini identificativi, corredati da fotografia, contenente legeneralità del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione del datore di lavoro;
  • provvedere, naturalmente a proprie spese e cure esclusive, al pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti in base alle disposizioni legislative,contrattuali e regolamentari già in vigore e che venissero in seguito emanate in materia;
  • esibire, mensilmente o a semplice richiesta della società subappaltante, il libro paga e/o equipollenti, il libro matricola e/o equipollenti, i nulla osta di avviamento al lavoro, le ricevute dei pagamenti delle retribuzioni e degli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali dei propri lavoratori nonché il DURC in corso di validità nonchéa esibire qualsivoglia altro documento richiesto dalla società subappaltante attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e degli altri oneri di

In caso di mancata presentazione di detti documenti e/o di ogni altro documento previsto da norme di legge o comunque richiesto dalla società subappaltante, quest’ultima sospenderà il pagamento delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto fino alla esibizione della documentazione che attesti il regolare versamento delle retribuzioni e degli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali dei propri dipendenti.

Qualora la mancata presentazione di detti documenti perduri per oltre dieci giorni dalla data di richiesta, la società subappaltante avrà il diritto di risolvere unilateralmente ed in via immediata il Contratto di subappalto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che la società subappaltatrice dovrà comunicare in via immediata ogni variazione dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto.

Art. 11 – Norme di sicurezza

La società subappaltatrice garantisce nei confronti dei propri lavoratori impiegati nei servizi oggetto del Contratto di subappalto l’adozione ed il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, delle misure di sicurezza e di igiene sul lavoro quali previste dalla normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni, nonché la formazione e le istruzioni richieste da detta normativa, manlevando la società subappaltante e/o la committente da ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio.

La società subappaltatrice si impegna, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente in sul luogo dell’esecuzione del Contratto di subappalto: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a pretendere l’osservanza delle norme antinfortunistiche, delle disposizioni dei piani di sicurezza; a far operare nell’ambito del Contratto di subappalto esclusivamente personale debitamente formato ed informato; ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e idonei per l’esecuzione dei lavori e provvedere alla regolare manutenzione e revisione; a dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ed opportuni ed a pretenderne l’utilizzo; nell’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi e ad evitare danni di ogni specie alle persone.

La società subappaltatrice dovrà prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga necessari e opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro e a eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di verificare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei servizi oggetto del Contratto di subappalto nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo i D.Lgs. 19.03.96 n. 242 D.Lgs. 09.04.0881 e succ.).

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lg.s n. 81/2008, la società subappaltatrice dichiara di essere informata, a seguito di apposito sopralluogo, dei rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui andrà ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

La società subappaltatrice dichiara altresì di aver ricevuto, se dovuto, copia del Duvri e di attenersi a tutte le prescrizioni nel menzionato documento, di essere già a conoscenza dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui opererà e di averne reso edotto, formato ed istruito il personale impiegato nel Contratto di subappalto, nonché di essere a conoscenza delle misure di sicurezza, prevenzione e di emergenza adottate dalla società subappaltante.

La società subappaltatrice si obbliga anche ad adottare tutte le misure di sicurezza nonché gli accorgimenti necessari, al fine di tutelare sia i propri lavoratori dipendenti che le terze persone a qualsiasi titolo presenti nei luoghi di esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto e da tutti gli eventuali rischi e pericoli legatialle attività di cui al Contratto di subappalto e si assume la esclusiva responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza.

La società subappaltatrice si impegna a cooperare con la società subappaltante e/o con la Committente nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi ai Lavori, fornendo tutte le informazioni utili e opportune al fine del rispetto della normativa vigente e redigendo

– nei casi previsti dalla legge – il proprio Documento di Valutazione Rischi, ovvero P.O.S., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28-29 D.Lgs. 81/2008 che tenga conto anche della eventuale presenza di lavoratori distaccati e che dovrà obbligatoriamente trasmettere alla società subappaltante (quanto meno nella forma di estratto completo delle sottoscrizioni, che faccia riferimento ai rischi specifici in base ai Lavori commissionati) prima della sottoscrizione del Contratto di subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nei singoli Contratti di subappalto saranno indicati i costi delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Resta inteso che la società subappaltante e/o la committente saranno manlevate e tenute indenne dalla società subappaltatrice da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione su tutti i rischi presenti nei luoghi in cui verranno svolti i servizi oggetto del Contratto di subappalto e delle modalità di cooperazione, reciproca informazione e coordinamento nonché di tutti i rischi specifici derivanti dagli stessi.

Nel caso di inottemperanza da parte della società subappaltatrice a quanto sopra indicato, la società subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori e i servizi, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della società subappaltatrice ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla società subappaltante dall’inadempimento della società subappaltatrice.

Art. 12 – Garanzie, assicurazioni e responsabilità della società subappaltatrice

La società subappaltatrice si assume ogni e qualsivoglia responsabilità, nessuna esclusa, che possa derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto del Contratto di subappalto, garantendo e/o manlevando sin d’ora la società subappaltante e/o la committente da ogni possibile responsabilità e/o somma che le stesse fossero chiamate a corrispondere in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto.

La società subappaltatrice sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno e/o sinistro e/o infortunio (compresi gli infortuni sul lavoro) che dovessero essere causati dall’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto a terzi (cose e/o persone), e/o alla committente (cose e/o persone), e/o alla società subappaltante (cose e/o persone ivi inclusi i propri dipendenti) e/o alla stessa società subappaltatrice (cose e/o persone ivi inclusi i propri dipendenti), obbligandosi a stipulare idonee polizze assicurative relative tramite una primaria società di assicurazioni con un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

La società subappaltatrice si obbliga a consegnare alla società subappaltante copia della polizza predetta e delle quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi per tutto il periodo di vigenza del Contratto di subappalto.

La società subappaltatrice si obbliga comunque a tenere indenne e/o manlevare la società subappaltante da ogni pretesa avanzata da terzi e/o dalla committente nei suoi confronti in conseguenza dei servizi oggetto del Contratto di subappalto e/o da qualsiasi pretesa avanzata dai lavoratori impiegati nei servizi oggetto di Contratto di subappalto e/o da ogni pretesa avanzata da Istituti previdenziali e/o assicurativi e/o tributari e/o fiscali relativa ai servizi oggetto del Contratto di subappalto.

 La società subappaltatrice si obbliga altresì a tenere indenne e/o manlevare la committente da ogni pretesa avanzata da terzi nei suoi confronti in conseguenza dei servizi oggetto del Contratto di subappalto e/o da qualsiasi pretesa avanzata dai lavoratori impiegati nei servizi oggetto di Contratto di subappalto e/o da ogni pretesa avanzata da Istituti previdenziali e/o assicurativi e/o tributari e/o fiscali relativa ai servizi oggetto del Contratto di subappalto.

La società subappaltatrice si impegna a non intraprendere, anche per il tramite di interposta persona (fisica e/o giuridica), azioni di concorrenza nei confronti della società Clean Service s.r.l. con riguardo all’ente appaltante, per tutta la durata del Contratto di subappalto e per i successivi cinque anni.

Le parti dichiarano che il presente patto di non concorrenza è stato considerato nella determinazione dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del Contratto di subappalto ed indicati all’art. 8 e concordano che, in caso di contestazioni comprovate da elementi idonei a fare apparire verosimile l’inadempimento della presente clausola, entrambe saranno tenute ad esibire i documenti necessari alla verifica del rispetto della presente pattuizione.

Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto

Le parti convengono il divieto assoluto in capo alla società subappaltatrice, pena la risoluzione del Contratto di subappalto, di cedere e/o subappaltare e/o di affidare a soggetti terzi l’esecuzione totale o parziale delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.

Art. 14 – Cessione del credito

Le parti concordano di escludere espressamente, ai sensi dell’art. 1260 comma secondo c.c., la cedibilità dei crediti spettanti alla società subappaltatrice in forza del Contratto di subappalto, con la conseguente esclusiva responsabilità della società subappaltatrice nei confronti della società subappaltante e degli eventuali cessionari per ogni violazione dell’anzidetta pattuizione.

Art. 15 – Risoluzione anticipata

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il Contratto di subappalto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

  • abbandono dei lavori da parte della società subappaltatrice;
  • omesso versamento di salari, stipendi o contributi previdenziali e/o assicurativi ed imposte da parte della società subappaltatrice e/o omessa prova di tali versamenti;
  • perdita e/o mancanza in capo alla società subappaltatrice di anche solo una delle abilitazioni, concessioni, licenze, certificazioni e/o requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per svolgere l’attività oggetto delContratto di subappalto e/o omessa prova del possesso da parte della società subappaltatrice di tali requisiti;
  • violazione anche di uno solo degli obblighi e/o divieti prescritti dal Contratto di subappalto e/o dai documenti allegati da parte della società subappaltatrice;
  • messa in stato di liquidazione della società subappaltatrice e/o qualsiasi inadempimento di cui ai punti indicati nel Contratto di subappalto;
  • compimento della società subappaltatrice e/o dei suoi lavoratori di condotte penalmente rilevanti;
  • violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della società

Il Contratto di subappalto si intenderà immediatamente risolto anche nel momento in cui una delle due parti sia assoggettata a qualsiasi procedura concorsuale.

In ipotesi di risoluzione, di recesso e/o di scioglimento del Contratto di subappalto, per qualunque ragione e/o causa, la società subappaltatrice avrà diritto esclusivamente alla sola corresponsione dei corrispettivi per i lavori e i servizi effettivamente eseguiti sino al momento della risoluzione, del recesso e/o del scioglimento del Contratto di subappalto, salvo la compensazione con qualsivoglia danno arrecato dalla società subappaltatrice alla società subappaltante e/o alla committente.

Le parti concordano altresì che la società subappaltante potrà risolvere unilateralmente il Contratto di subappalto anche in ipotesi di risoluzione, recesso e/o scioglimento del contratto di appalto stipulato tra la società subappaltante e la committente.

In tale ipotesi, la società subappaltatrice avrà diritto esclusivamente alla sola corresponsione dei corrispettivi per i lavori e i servizi effettivamente eseguiti sino al momento della risoluzione, del recesso e/o del scioglimento del Contratto di subappalto, con espressa rinuncia ad ogni altro diritto e/o pretesa.

Art. 16 – Spese ed oneri

La registrazione del Contratto di subappalto verrà effettuata, solo in caso d’uso, dalla parte interessata e la relativa spesa per imposta di registro e bolli, così come le spese di stipulazione, saranno esclusivamente a carico di chi richiederà la registrazione.

Art. 17 – Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto di subappalto dovrà essere redatta in forma scritta ed dovrà essere approvata da entrambe le parti.

Qualunque modifica e/o integrazione concordata verbalmente sarà ritenuta priva di efficacia. Pertanto, in nessun caso la società subappaltatrice potrà apportare variazioni al programma di esecuzione dei lavori e dei servizi, senza il consenso scritto della società subappaltante. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del Contratto di subappalto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la società subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla società subappaltante. A tal fine la società subappaltante deve indicare nel Contratto di subappalto il proprio referente nella gestione del Contratto, mentre la società subappaltatrice deve indicare nelContratto il proprio responsabile della direzione dei lavori e dei servizi oggetto di subappalto.

Il Contratto di subappalto annulla e/o sostituisce ogni eventuale precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto di subappalto dovranno essere effettuate in forma scritta nella sededella parte destinataria, come indicata nel Contratto di subappalto, e s’intenderanno valide ed efficaci dal momento del loro recapito anche se effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Le parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione delContratto di subappalto, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche oltre la fine dei lavori e/o servizi o la scadenza del Contratto di subappalto, le disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali previste nel suddetto Regolamento, provvedendo all’individuazione dei responsabili esterni e alla formalizzazione del relativo incarico.

Informativa completa in apposita sessione sul sito www.cleanservicefm.it.

 Art. 20 – Varie

Il silenzio e/o la tolleranza manifestati rispetto all’inosservanza di un qualsiasi obbligo contenuto nel Contratto di subappalto non implica rinunce e/o deroghe e sarà priva di qualsivoglia effetto giuridico. Le parti dichiarano che l’eventuale nullità di una o più clausole del Contratto di subappalto non determinerà l’invalidità dell’intero medesimo Contratto, a meno che non risulti che le parti non avrebbero sottoscritto tale Contratto in assenza delle clausole colpite da nullità.

Le parti si impegnano a considerare confidenziali, a mantenere riservate ed a non utilizzare le informazioni di cui potessero venire a conoscenza in relazione all’esecuzione del Contratto di subappalto riguardanti le loro strutture organizzative, l’attività e/o la clientela.

Le parti dichiarano di avere ampiamente discusso il contenuto delle clausole del Contratto di subappalto e dei documenti allegati e di accettarne le relative statuizioni.

Art. 21 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto di subappalto saranno applicate le norme di cui agli artt. 1655 ss. c.c. e in generale la legge italiana.

Le parti: